Il socio lavoratore è il soggetto che aderendo come socio ad una cooperativa di produzione e lavoro attua attraverso la prestazione lavorativa lo scambio mutualistico che caratterizza tale modello di società.
Con la Legge 3 aprile 2001 n.142, in parte modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.90 (c.d. Legge Biagi), la figura del socio lavoratore di cooperativa ha finalmente trovato una disciplina organica.
Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.
Il rapporto di scambio mutualistico “ulteriore” si aggiunge al rapporto associativo o societario proprio di tutte le società (conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società, etc.) e vale appunto a caratterizzare i diversi tipi di cooperative.
Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata per fornire beni e servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato (cosiddetto scopo mutualistico), mediante l’utilizzo del lavoro dei soci.
Anche le cooperativa agricole, di trasporto o di pesca possono essere “di lavoro” se invece che imprenditori associano soci-lavoratori.
Le cooperative sociali sono regolamentate dalla legge n.381/1981 e hanno come scopo quello di perseguire, in collaborazione con enti pubblici o privati nell’ambito dell’assistenza, finalità solidaristiche nei confronti della collettività. Sono di due specie: Tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; Tipo B che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In ogni caso, oltre a essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali a seconda dell’attività che svolgono sono ascrivibili ad una delle suddette categorie ed, in primis, a quelle di produzione e lavoro.
La disciplina del rapporto lavoro in cooperativa è quella prevista per la generalità dei lavoratori, con alcune particolarità spesso risultanti dal regolamento interno che, predisposto dall’ente cooperativo, definisce l’organizzazione del lavoro dei soci.
Secondo l’art. 6 della legge n.141/2001, Il regolamento deve essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e deve contenere: – le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci; – il richiamo ai CCNL applicabili; – l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano previste forme di riduzione temporanea dei trattamenti economici nonché il divieto di distribuire utili; – la possibilità di deliberare, nell’ambito del piano di crisi, forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori in proporzione delle proprie capacità finanziarie; – per le cooperative di nuova costituzione la facoltà di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e le OOSS rappresentative il socio lavoratore.
Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n.300 con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine,
Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2532 e 2533 c.c.
Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario