Condotta illecita del dipendente estranea all’ambito lavorativo e giusta causa di licenziamento

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Con la sentenza 29/03/2017 n. 8132 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore  per essere stato arrestato in possesso di hashish, fatto per il quale egli aveva patteggiato la pena in sede penale.
La Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul tema dell’idoneità di condotte extralavorative a costituire giusta causa di licenziamento, ha ribadito che una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poichè il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’ obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere nè gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro nè la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata. Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenti caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all’attività in cui s’ inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato (cfr. Cass. n. 776 del 2015).

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