La mutualità prevalente
L’art. 2512 c.c., come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo n.6/2003, ha introdotto nell’ordinamento le “cooperative a mutualità prevalente”, a cui sono riservate le agevolazioni fiscali disposte dalla legge a favore della cooperazione (art. 223 duodecies 6° co. disp. att. c.c.; art. 14 D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
La Relazione al decreto di riforma precisava che l’espressione “mutualità prevalente” è da intendersi quale sinonimo, più compatibile con lo stile espressivo proprio del codice civile, della locuzione “costituzionalmente riconosciuta”, invece utilizzata dalla legge delega (n.366/2001).
Più prosaicamente, nei fatti ė avvenuto che il legislatore delegato ha inteso porre rimedio al marchiano errore gerarchico contenuto nella legge delega: soltanto il legislatore costituzionale, infatti, avrebbe potuto definire i tratti della <<cooperazione costituzionalmente garantita>>.
L’espressione mutualità prevalente si ricollega direttamente all’art. 45 Cost. ed a quella funzione sociale che la norma costituzionale riconosce alla sola cooperazione “a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, alla quale dovrebbero essere riservati i favori della legge.
Ad essa viene contrapposta la cooperazione “diversa”, da collocarsi in un’area molto vicina alle società lucrative.
La distinzione non altera però l’unitarietà del fenomeno cooperativo: tutte le cooperative debbono infatti perseguire lo scopo mutualistico, rispettare il principio democratico e la parità di trattamento nella prestazione mutualistica ed hanno nel ristorno una caratteristica ineludibile.