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Incompletezza della comunicazione di esclusione

In tema di società cooperative, l’incompletezza della comunicazione di esclusione al socio lavoratore non comporta l’invalidità dell’atto, incidendo esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione. Peraltro, non è prevista alcuna forma attraverso la quale la delibera di esclusione deve essere comunicata, di talché l’incombente deve ritenersi assolto ogni qualvolta non vi sia dubbio sul fatto che il socio ne sia formalmente venuto a conoscenza, in maniera completa ed esaustiva

(Tribunale Bergamo, sezione lavoro, 25/05/2017)

Esclusione da socio e licenziamento: onere della doppia impugnazione

Non può dubitarsi della legittimità della previsione che pone a carico del socio lavoratore l’onere di impugnare, oltre al licenziamento, anche la delibera di esclusione in quanto non risulta che la possibilità di tutela giudiziaria del medesimo socio lavoratore sia preclusa o significativamente aggravata dall’onere della doppia impugnazione. Nel caso di specie risulta pacificamente che la delibera di esclusione non sia stata impugnata con la conseguenza che le pretese azionate dalla lavoratrice con il ricorso ex art. 1 comma 48 L. n. 92 del 2012 risultano inammissibili e con l’ulteriore conseguenza che il reclamo deve essere respinto.

(Corte App. Bologna, sez. lav., 17/03/2017,  n. 362)

Quali sanzioni per l’omessa sorveglianza sanitaria


Al fine di assicurare uniformità nel comportamento di tutto il personale ispettivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha chiarito quale sia il provvedimento sanzionatorio da applicare in caso di violazioni dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Tale omissione, infatti, può essere ricondotta ad almeno tre diverse fattispecie, con evidente rischio di comportamenti diversificati nei vari uffici. L’Ispettorato, pertanto, precisa che l’omessa sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta alla violazione dell’obbligo sancito dall’art.18 comma 1 lett. c), g) e b) D. Lgv. n.81/2008:

  • nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli;
  • in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  • nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.

Si ricorda, infine, che gli ispettori devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ogniqualvolta l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia.

(Fonte: www.ilgiuslavorista.it)