Quali sanzioni per l’omessa sorveglianza sanitaria
Al fine di assicurare uniformità nel comportamento di tutto il personale ispettivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha chiarito quale sia il provvedimento sanzionatorio da applicare in caso di violazioni dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Tale omissione, infatti, può essere ricondotta ad almeno tre diverse fattispecie, con evidente rischio di comportamenti diversificati nei vari uffici. L’Ispettorato, pertanto, precisa che l’omessa sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta alla violazione dell’obbligo sancito dall’art.18 comma 1 lett. c), g) e b) D. Lgv. n.81/2008:
- nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli;
- in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.
Si ricorda, infine, che gli ispettori devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ogniqualvolta l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia.
(Fonte: www.ilgiuslavorista.it)