Regime previdenziale dei rapporti di lavoro nella cooperativa
Il Tribunale Milano, sez. lav., con la recente sentenza del 25/02/2019, n.145, est. Dr.a Francesca Saioni, ha affermato che nella società cooperativa la forma contrattuale dell’ulteriore rapporto di lavoro è libera ma il regime previdenziale deve essere coerente con la forma scelta.
In particolare, secondo il giudice milanese, l’art. 1, comma 3, legge 142/2001, nel prevedere che al rapporto associativo acceda un ulteriore rapporto, quello di lavoro, ha lasciato alle parti la libertà di scegliere la forma contrattuale ritenuta più opportuna e utile per il raggiungimento degli scopi sociali; effettuata la scelta, tuttavia, l’individuazione del regime previdenziale di riferimento non può essere discrezionale, ma deve essere coerente, tenuto conto delle diverse previsioni normative, rispetto alla specifica natura del rapporto cui le parti hanno scelto di dar vita.
Fonte: Redazione Giuffrè 2019