image_pdfimage_print

Competenza del giudice del lavoro

Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa viene risolto, per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari e per l’asserita necessità di esternalizzare parte dell’attività di impresa, l’impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un’ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro (Cass., sez. lav., 24 novembre 2014 n.24917)

In tema di lavoro del socio di cooperativa, il combinato disposto del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge n. 30 del 2003, e dell’art. 2533, comma 3, c.c., non solo non consente un’esegesi per cui ogni controversia fra il socio e la società cooperativa di lavoro sia stata sottratta alla competenza del giudice del lavoro, ma anzi ne impone una in senso del tutto restrittivo, cioè che legga le previsioni di competenza espresse a favore del giudice ordinario come eccezionali e comunque riferite al solo rapporto sociale stricto sensu e non alle vicende relative ai rapporti di lavoro che il socio abbia stipulato con la società. Pertanto, la controversia concernente il risarcimento dei danni subiti dal socio-dipendente in conseguenza dei comportamenti mobbizzanti tenuti dagli organi sociali della cooperativa con riferimento a prestazioni lavorative da esso svolte è di competenza del Giudice del lavoro. (Cass, sez. VI, 15 settembre 2015 n.18110)

Qualora i rapporti di lavoro e mutualistico del socio lavoratore di cooperativa vengano risolti per ragioni che attengono essenzialmente al contratto di lavoro (nella specie il superamento del periodo di comporto), l’impugnativa del licenziamento accompagnata dalla domanda di accertamento dell’inesistenza o invalidità del rapporto associativo configurano un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto societario, l’altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell’art. 40, comma 3 c.p.c. (Cass., sez. lav., 29 luglio 2016 n.15798)

Il privilegio ex art. 2751 bis c.c. per il trattamento economico del socio lavoratore

Privilegi – Generale sui mobili: crediti per retribuzioni, provvigioni dei coltivatori diretti, delle cooperative e imprese artigiane – Cooperative di produzione e lavoro in agricoltura e consorzi agrari – Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell’art. 2751 bis c.c. – Spettanza – Condizioni – Qualità soggettiva dei creditori – Esclusione – Natura oggettiva del credito – Criterio discriminante – Rilevanza – Fondamento.

Il privilegio di cui al n. 5-bis dell’art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell’impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l’attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.
Cassazione civile, sez. I, 11/08/2016, n. 17046

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2016

Diritto al t.f.r.

Lavoro subordinato (contratto particolare) – Rapporto del socio – Soci lavoratori di cooperative – Diritto al t.f.r. – Previsione statutaria espressa – Necessità – Esclusione – Riconoscimento tacito – Ammissibilità – Fattispecie.

In materia di rapporto di lavoro dei soci di cooperativa, pur in assenza di specifiche disposizioni statutarie, il diritto del socio lavoratore al t.f.r. può essere desunto da elementi idonei a comprovare la volontà della cooperativa di riconoscerlo per “facta concludentia”.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva omesso di valutare il comportamento della società cooperativa consistito negli accantonamenti, in favore del socio, risultanti dai prospetti-paga e dai modelli CUD).
Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2017, n. 862

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017

Applicabilità art. 18 St. Lavoratori

Licenziamento del socio lavoratore – Applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. – Presupposti – Comunicazione della delibera di esclusione – Necessità – Fondamento.
Società di capitali – Società cooperative – Esclusione del socio – In genere.

In tema di delibera di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, qualora non ne sia adempiuto l’onere di comunicazione, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni – imposto, a pena d’inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all’art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. n. 142 del 2001 ,che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo – ed insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita, quale la produzione della delibera in giudizio, deve trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st. lav.

Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2016, n. 24795

Fonte: Giustizia Civile Massimario 2017

pdf icon Corte-di-Cassazione-sez.-lav.-23-gennaio-2015-n.1259.pdf